La vicenda è nota da tempo: migliaia di medici, attraverso azioni collettive, chiedono, allo Stato italiano, di poter fruire delle borse di studio che sono state loro negate – in violazione delle direttive UE – durante la frequenza della Scuola di specializzazione in Medicina, nel periodo compreso tra il 1978 e il 2006.

La Giurisprudenza è ormai consolidata nella direzione a favore dei medici ricorrenti, con il rischio, per lo Stato italiano, di essere condannato a risarcimenti complessivi di miliardi di euro.

Nell’ottica di prevenire un tale esborso economico da parte dello Stato, è stato presentato al Senato un DDL unificato che prevede un rimborso forfettario per i medici ricorrenti, pari a 11.000 euro (per annualità di specializzazione) per coloro i quali hanno frequentato la Scuola negli anni compresi tra il 1978 e il 1993; pari a 10.000 euro per i medici che hanno frequentato la Scuola nel periodo compreso tra il 1994 e il 2006.

Scendendo più nel merito della vicenda: scopriamo quali potrebbero essere gli scenari interpretativi in tema di prescrizione.

 

PRIMO SCENARIO: prescrizione nel 2012

1) La condotta violatrice, da parte dello Stato italiano, perdura sino ai decreti attuativi del 2007, e da lì parte la prescrizione.

2) La legge finanziaria del 2012, articolo 4 comma 43, stabilisce la prescrizione quinquennale per il danno cagionato dallo Stato a seguito di mancato recepimento di direttive comunitarie.

3) Se si calcola che la condotta dannosa dello stato cessa nel 2007, e se da lì si calcolano i cinque anni ai fini della prescrizione, la prescrizione è avvenuta nel 2012.

 

SECONDO SCENARIO: prescrizione parimenti nel 2012

1) La condotta violatrice, da parte dello Stato italiano, perdura sino ai decreti attuativi del 2007, e da lì parte la prescrizione (come nel primo scenario).

2) La legge finanziaria del 2012, articolo 4 comma 43, stabilisce la prescrizione quinquennale per il danno cagionato dallo Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie.

3) Ma si può ritenere che tale legge non possa essere retroattiva, quindi non si dovrebbe applicare alle violazioni antecedenti al gennaio 2012. Quindi non si dovrebbe applicare alla violazione dello Stato italiano, violazione  persistente sino al 2007, che è antecedente al 2012, e si dovrebbe fare riferimento al codice civile.

E allora? Se si ritiene che la norma del 2012 è sostanzialmente dichiarativa della disciplina codicistica precedente, e se si ritiene che (già prima della norma del 2012, e sulla base del codice civile) fosse da applicare la prescrizione quinquennale, la prescrizione decorrerebbe comunque dal 2007 e si sarebbe compiuta  nel 2012.

 

TERZO SCENARIO: prescrizione nel 2017

1) La condotta violatrice, da parte dello Stato italiano, perdura sino ai decreti attuativi del 2007, e da lì parte la prescrizione (come nei primi due scenari).

2) La legge finanziaria del 2012, articolo 4 comma 43, stabilisce la prescrizione quinquennale per il danno cagionato dallo Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie.

3) Ma si può ritenere che la legge non possa essere retroattiva, quindi non si dovrebbe applicare ai fatti antecedenti gennaio 2012. Quindi non si dovrebbe applicare alla violazione dello stato italiano, violazione persistente sino al 2007, che è antecedente al 2012, e si dovrebbe fare riferimento al codice civile.

E allora? Se si ritiene che la prescrizione introdotta dalla finanziaria del 2012 sia quinquennale per le violazioni successive al 2012, E INVECE, per i fatti anteriore al 2012, dovrebbe avere valore (su base codicistica) una prescrizione non quinquennale MA DECENNALE, in tal caso, dal 2007 si arriva al 2017.