La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2847 del 13 febbraio 2015, afferma che, per la sussistenza di responsabilità connessa alla mancata ottemperanza degli obblighi informativi nei confronti del paziente, deve essere accertata la “condotta omissiva” del medico, e non una “condotta attiva dissuasiva”.

La condotta omissiva era stata prospettata – dai genitori della bambina nata affetta da sindrome di Dawn – in quanto il medico di base non li avrebbe informati adeguatamente, pure a fronte di espressa richiesta, circa la possibilità di ricorrere ad amniocentesi o ad ulteriori esami volti a conoscere l’esistenza di eventuali anomalie o malformazioni del feto, precludendo alla gestante di esercitare il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza.

La condotta attiva dissuasiva, accertata in sede di giudizi di merito, era invece consistita nel fatto che il medico di base aveva invero assolto i propri doveri informativi allertando la gestante circa i pericoli connessi all’invasività di tali esami, invitandola a consultare, prima di richiedere una impegnativa per amniocentesi, uno specialista del settore.