La Cassazione, riferendosi all’art. 1 della Legge n. 164 del 1982 (secondo cui la rettificazione degli atti anagrafici può ottenersi “a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”) ha ritenuto che la rettificazione possa chiedersi non solo per intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari, ma anche (cumulativamente o alternativamente) per intervenute modificazioni dei caratteri sessuali secondari.