La Corte di Cassazione, in data 16 aprile u.s., nella sentenza 7682/15, afferma che, nel caso in cui il Primario sia assente o impossibilitato e l’intervento sia urgente, l’Aiuto è responsabile della preparazione e della esecuzione dell’intervento e non può limitarsi ad attendere la presenza del superiore.

Fatto. L’Aiuto, nel caso in questione, non aveva proceduto – in assenza del primario e in situazione di urgenza – alla predisposizione della sala operatoria e alla preparazione della paziente (una gestante in procinto di subire un taglio cesareo), né all’esecuzione dell’intervento, limitandosi ad attendere il superiore. La neonata, a causa del ritardo con cui era stato praticato il taglio cesareo, aveva subito gravissimi ed irreversibili danni fisici.

Primo grado. Il Tribunale aveva condannato l’Aiuto.

Secondo grado. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione conferma la condanna dell’Aiuto. In ragione dell’obbligo di garanzia su di lui gravante, l’Aiuto del primario, una volta informato il superiore (assente o impossibilitato), deve procedere alla predisposizione della sala operatoria, alla preparazione della paziente e, successivamente, all’esecuzione dell’intervento. La Corte di Cassazione, nel motivare la decisione, respinge l’assunto dell’Aiuto, secondo cui l’intervento chirurgico di taglio cesareo deve sempre essere eseguito da due chirurghi, anche in assenza di prevedibili complicanze. Tale assunto risulta smentito dalla CTU, la quale ha confermato come, in caso di urgenza, tale intervento possa essere eseguito anche da un solo medico coadiuvato da uno strumentista.