1.   IL FATTO

La notte del 12 febbraio, la piccola Nicole – subito dopo la nascita in una clinica di Catania – accusa difficoltà respiratorie. I medici, accortisi che la situazione non poteva essere fronteggiata localmente, contattano le tre strutture ospedaliere della città che dispongono di una Unità di Trattamento Intensivo Neonatale (Utin). Le strutture contattate rispondono di non poter ricoverare la neonata a causa della mancanza di posti liberi. Viene contattato il 118, che avvia il monitoraggio delle strutture vicine e trova disponibilità presso la Utin di Ragusa. La clinica, messa a disposizione una ambulanza privata, dispone il trasporto di Nicole verso Ragusa. Durante il tragitto, le condizioni della neonata peggiorano sino al decesso.  


2.     L’OTTICA MEDIATICA

2.1.   Dichiarazioni istituzionali

Il Presidente della Repubblica“incredulità” per la morte della neonata.

Il Ministro della Salute: “Se non interverrà la Regione lo farà il Ministero. I posti letto nelle unità Utin in Sicilia sono 114, numero superiore a quello fissato a livello nazionale che è pari a 80: ma perchè Nicole non lo ha trovato? La risposta sta nella parola appropriatezza. Sarà mia cura verificare anche tramite l’analisi delle cartelle cliniche dei bimbi ricoverati l’appropriatezza dell’uso dei posti letto a Catania. Ho deciso di istituire una unità di crisi proprio per fare ispezioni, nei casi di malasanità, che saranno diverse da quelle effettuate fino ad oggi”.

Il Governatore della Regione Sicilia“I tre ospedali sono tra i più efficienti non solo della Sicilia, ma di tutto il Sud Italia. Bisognerà entrare nel merito delle decisioni del personale medico, che sicuramente ha fatto degli errori di valutazione. Il peso della decisione della clinica non è stato indifferente. Non vogliamo fare processi sommari, ma chi dovesse avere la responsabilità verrà cacciato immediatamente, al resto penseranno le procure di Catania e Ragusa. Non lasceremo che la cosa cada nel dimenticatoio”.

L’Assessore alla Salute della Regione SiciliaLa piccola Nicole si sarebbe potuta salvare se fosse stata portata subito al pronto soccorso di un ospedale, che per legge ha l’obbligo di accogliere un codice rosso al di là della disponibilità di posti letto”.

Il Presidente della Commissione Sanità all’Assemblea Regionale Siciliana“Vomitevoli le conversazioni tra 118 e clinica Gibiino”.

2.2.   Titoli tratti da Quotidiani

Il CorriereNeonata morta a Catania, i tentativi. <Non respira> <Chiamate altrove> (14.02.2015) / Nicole, l’ultima telefonata: <La bambina è morta, devo disdire il posto?> L’ambulanza diretta a Ragusa sbagliò anche strada (19.02.2015)

Il Fatto QuotidianoCatania, non c’è posto nei tre ospedali cittadini: neonata muore in ambulanza (12.02.2015) / Neonata morta a Catania, 9 indagati. Ispettori: <Non esposta gravità> (16.02.2015)

Il FoglioManca posto negli ospedali di Catania: muore neonata (12.02.2015) / Neonata morta: i genitori <Non riusciamo a consolarci> (15.02.2015)

Il MessaggeroNeonata morta a Catania, Crocetta: <Saranno in molti a pagare> (13.02.2015) / Neonata morta, Lorenzin: <A Catania hanno sbagliato, tragedia può ripetersi> (18.02.2015) / Nicole, la neonata morta a Catania. L’ultima telefonata: <E’ morta, devo disdire il posto?> (19.02.2015)

La RepubblicaCatania, ospedali pieni: muore neonata (12.02.2015) / Il dramma di Nicole, quella notte c’era un posto libero al Cannizzaro di Catania. L’assessore: <Si poteva salvare> (18.02.2015) / I buchi nella versione dei medici su Nicole, il sospetto dei genitori: <Morta già in clinica> (19.02.2015)

La StampaManca posto in tre ospedali in Sicilia, neonata muore in ambulanza (12.02.2015) / Catania, Nicole uccisa da un’incredibile serie di errori (14.02.2015) / Nicole nata già morta? L’ultimo dubbio del perito (19.02.2015)  


3.     L’OTTICA GIURIDICA

3.1.   I quesiti

Essendo già accertato il verificarsi dell’evento dannoso (e cioè la morte della piccola Nicole), le domande preliminari devono indirizzarsi a esplorare le eventuali condotte colpose (e, in caso di individuazione di condotte colpose, le domande successive dovranno riguardare i danni, patrimoniali e non-patrimoniali, la loro quantificazione, nonché i soggetti tenuti al risarcimento. Ma limitandoci, in primo approccio, alla esplorazione delle eventuali colpevolezze, l’ottica giuridica necessita di concentrarsi sui seguenti quesiti:

  • PERCHÉ? Quali fattori causali hanno cagionato la morte della piccola Nicole? Più precisamente: i fattori causali sono consistiti in condotte mediche inappropriate, poste in essere durante il parto, oppure anteriormente (come diagnosi erronee), oppure successivamente? Oppure si è trattato di fattori naturali idonei a cagionare un esito infausto tuttavia evitabile tramite condotte mediche appropriate? Oppure si è trattato di fattori naturali con esisto infausto inevitabile?

  • QUANDO? In quale momento è deceduta la piccola Nicole?

  • CHI? Questa domanda, riguardante i soggetti, si bipartisce. Domanda primaria: in caso di condotte colpevoli rientranti nel nesso causale dell’esito infausto, a quali soggetti sono imputabili tali condotte? Domanda secondaria: quali altre condotte, pur non rientrando nel nesso causale dell’esito infausto, sono peraltro idonee a costituire illeciti di natura diversa (per esempio, illeciti disciplinari attinenti al rapporto di lavoro)?

Che tali quesiti siano rilevanti, entro un’ottica giuridica, è evidente. Per esempio: se, come è stato ipotizzato, la piccola Nicole fosse già deceduta prima dell’arrivo dell’ambulanza, è chiaro che le imperizie durante il viaggio (imperizie come quelle sottolineate dai media, tra cui i ritardi per errori di percorso) diverrebbero irrilevanti sotto il profilo della causazione della morte, e costituirebbero un fatto suscettibile di mera contestazione disciplinare. E il discorso sarebbe ancora diverso qualora il decesso fosse avvenuto prima della chiamata al 118.

Ma si proceda per gradi, in maniera più analitica.  

3.2.   Le difficoltà respiratorie

La patologia, che i medici avrebbero dovuto fronteggiare e che verosimilmente hanno tentato di fronteggiare, non risulta individuabile in base a quanto riferito dai media: si parla, genericamente, di “difficoltà respiratorie”, ma le difficoltà respiratorie sono solo un sintomo. Nulla risulta circa la natura della difficoltà, e, soprattutto, nulla risulta in riferimento al profilo causale. Quindi, allo stato delle informazioni divulgate, la diagnosi non appare formulata e non risulta formulabile.

In mancanza attuale di diagnosi, un approccio giuridico può solo ipotizzare la seguente alternativa: se la situazione dovesse risultare, con valutazione a posteriori, controllabile tramite condotte mediche adeguate, avrebbe senso la prosecuzione della ricerca delle responsabilità personali; se le difficoltà respiratorie dovessero risultare riconducili a un fattore causale con esito infausto inevitabile, cadrebbe il seguito del discorso sulla ricerca delle responsabilità (compresa la diatriba attuale sulla scelta di ricorrere ad una Unità neonatale oppure al Pronto soccorso). Resterebbe tuttavia aperta l’esplorazione se, a monte delle difficoltà respiratorie destinate a esito letale, siano reperibili, con rilievo eziologico, condotte colpevoli per negligenza o imperizia (condotte anche risalenti al periodo di gestazione, magari per omessa diagnosi o diagnosi erronea su eventuali patologie prenatali della neonata).

Va sottolineato che, che dal punto di vista giuridico, è essenziale la riconduzione delle difficoltà respiratore ai fattori causali; riconduzione che, considerando la articolata tipologia di tali fattori ampiamente elencati in letteratura medica e in linee guide, ovviamente non appare effettuabile in via astratta, ma solo concretamente per via peritale.

3.3.   Unità neonatale o pronto soccorso?

Nella ipotesi di patologia controllabile (controllabile sì, ma non nella sede locale della clinica) occorre porre il seguente quesito: era corretta la ricerca di un posto in unità neonatale, oppure – come si legge e come sarebbe stato asserito in sede istituzionale – si sarebbe dovuto portare la neonata al pronto soccorso?

Verosimilmente, il principio di adeguatezza specialistica parrebbe rendere consigliabile, in astratto, la ricerca di un posto nelle unità neonatali; resta peraltro ferma l’eventualità di esplorare un utile riferimento al pronto soccorso non appena fosse emersa la dilatazione della tempistica dell’altra soluzione.

Comunque, da un punto di vista giuridico, parrebbe superficiale e prematura la conclusione secondo cui “se fosse stata portata al pronto soccorso, la neonata si sarebbe salvata” (conclusione che, sempre secondo i media, sarebbe stata asserita, parimenti, in sede istituzionale). In verità, la fondatezza dell’affermazione andrebbe valutata secondo il criterio giuridico del “più probabile che non” (criterio di cui si avvale la giurisprudenza ai fini dell’accertamento del nesso causale); e, alla luce di tale criterio, andrebbero valutate anche le tempistiche dell’accesso al pronto soccorso pediatrico (se ad accesso diretto o tramite pronto soccorso generale), nonché le tempistiche di esecuzione del codice rosso in presenza di eventuale saturazione, nonché la disponibilità concreta e  la  tempistica del reperimento dello specialista occorrente, e ancora altri profili.

3.4.   L’assenza di ambulanza specifica per il trasporto di neonati

È da valutare la eventuale rilevanza causale della mancanza di apposita ambulanza per il trasporto neonatale; occorrerebbe anche verificare se il trasporto su ambulanza ordinaria sia avvenuto tramite l’inserimento di culla termica o di altro strumento adeguato (nel qual caso potrebbe risultare causalmente irrilevante la mancanza di ambulanza specialistica).

3.5.   L’assenza di posti liberi, e la presenza di posto libero ma prenotato

Per quanto riguarda la mancanza di posti liberi nelle unità neonatali in loco, è nota l’informazione secondo cui vi era effettivamente un “posto”,  ma prenotato per le 2,15 (in effetti, tale “posto” sarebbe poi stato occupato per quell’ora); ed è quindi da valutare, con rilevanza giuridica, se la prenotazione consenta di considerare disponibile o indisponibile il posto, oppure se debba effettuarsi una valutazione comparativa tra le esigenze dei due neonati (quello “prenotato” e quello “non prenotato”, tenendo conto  dei probabili  effetti negativi sul neonato “non prenotato” in caso di inosservanza della prenotazione nei suoi confronti).

3.6.   Il 118

Le informazioni dei media sono particolarmente dedicate al servizio del 118, sottolineandone una immagine di inefficienza e di inadeguatezza in rapporto alla serietà del compito. In particolare, sono state sottolineate le incomprensioni nei colloqui tra il medico e il 118. Per esempio, il medico dice “Utin” e l’operatore chiede se “Utin” o “Utic”; inoltre, il medico dice che “tutto è a posto” riferendosi alla disponibilità dell’ambulanza, mentre l’operatore del 118 capisce “tutto è posto” in riferimento alla evoluzione della neonata. Sono incomprensioni, tuttavia, che nell’insieme del colloquio vengono chiarite, e quindi la loro rilevanza giuridica, per il caso, è pressoché nulla. Diverso il problema, invece, circa la rappresentazione o meno della “urgenza del caso” nei rapporti tra medico della clinica e operatore del 118 (e conseguentemente, la rappresentazione della urgenza nella comunicazione tra operatore del 118 e unità neonatali): tale profilo è rilevante perché la segnalazione dell’urgenza avrebbe potuto avere un peso nella risposta delle Unità specialistiche circa la disponibilità o la indisponibilità dei posti. Resta fermo, peraltro, che, circa le responsabilità per le eventuali carenze di comunicazione in tema di urgenza, sarà decisiva la concreta situazione dei posti nelle unità neonatali, e sarà decisiva la determinazione del momento del decesso della piccola Nicole.

3.7.   La clinica privata

Per quanto riguarda la clinica in cui è avvenuto il parto, nonchè il personale medico, il ventaglio delle responsabilità va verificato anche sotto il profilo di una eventuale inadeguatezza della presenza medica e/o delle attrezzature, se inidonee a fronteggiare una evenienza come quella occorsa (una volta individuatone il profilo causale).
Sui media si legge che, nel caso, la Regione avrebbe emanato, in via cautelare, la sospensione dell’accreditamento. Provvedimenti di questa natura, talvolta, vengono assunti sulla base di fatti (come il rapporto tra medici e attrezzature e numero di assistenze al parto su base annua) già conosciuti o conoscibili prima di siffatti “eventi ad alta visibilità”; si tratta, frequentemente, di provvedimenti amministrativi che vengono assunti per dare, come si suole dire, “un segnale immediato” (finalità, evidentemente, più comunicazionale che giuridica, e che, pertanto, non è di rilievo per la valutazione giuridica delle responsabilità).

3.8.   La tipologia delle eventuali responsabilità

In caso di condotte colpevoli da parte dei medici, la responsabilità penale sarebbe, ovviamente, limitata ai medici.

In caso di condotte colpevole da parte di medici, la responsabilità civile sarebbe in capo alla clinica e in capo ai medici.

La responsabilità civile in capo alla clinica sarebbe di natura extracontrattuale ex art. 2043 del codice civile, e sarebbe (ovviamente) anche di natura contrattuale (in virtù del contratto di cura intervenuto tra i genitori e la clinica).

La responsabilità civile in capo ai medici, dipendenti della clinica, sarebbe di natura extracontrattuale ex art 2043 del codice civile, ma sarebbe (meno ovviamente) anche di natura contrattuale in virtù del cosiddetto “contatto sociale” (fattispecie creata dalla giurisprudenza per equiparare il medico dipendente al medico libero-professionista, rafforzando in tal modo – sotto il profilo dell’onere probatorio e sotto il profilo dei tempi di prescrizione –  le pretese risarcitorie dei pazienti danneggiati).

 

4.      UNA IMPRESSIONE DI COMMENTO 

Questo approfondimento ha evidenziato, tra l’altro, uno scarto di sensibilità tra ottica mediatica e ottica giuridica.
L’ottica mediatica è tranchant. Porta a “conclusioni” chiare, nette, rapide; quindi, gradite ai più. 
L’ottica giuridica è cauta. È analitica, dubitativa, lenta, talvolta controcorrente; quindi piace meno; può anche disturbare. 
La frontiera più calda si localizza ove l’ottica mediatica presuppone l’onnipotenza della medicina e perciò, se qualcosa non va, la colpa è dei medici: i colpevoli ci sono sempre, è facile smascherarli, è una soddisfazione vederli penzolare dai giornali. E allora tocca all’ottica giuridica ricordare cautele e pedanterie fastidiose sì, ma baluardi di civiltà: e tocca all’ottica giuridica ricordare che i processi, quelli veri, non sono un fatto mediatico ma un fatto tecnico.