E’ stato approvato alla Camera dei Deputati il DDL Gelli in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. 

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin definisce il DDL “un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l’equilibrio tra la tutele dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità”.
Il Ministro aggiunge: “Cambia la responsabilità del medico sia da un punto di vista penale, poiché il medico non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida, che civile, prevedendosi la natura extracontrattuale della responsabilità dei medici non liberi professionisti con conseguente inversione dell’onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione; viene, inoltre, introdotta l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione; il tentativo obbligatorio di conciliazione pone un freno al proliferare dei contenziosi giudiziari; viene limitata, da un punto di vista della quantificazione, l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico; viene creato un fondo di garanzia per le vittime di malasanità”.

Per quanto attiene alla responsabilità professionale (penale e civile), sono due gli articoli fondamentali.

 

Art. 6 – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria:

“Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:

ART. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) –

L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

 

Art. 7 – Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria:

“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”.

 

Alcune tra le altre novità:

Assicurazioni. Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite decreto, individuerà i requisiti minimi e le caratteristiche di garanzia per le polizze assicurative delle strutture sanitarie. Tali requisiti dovranno essere individuati altresì per le forme di autoassicurazione e per altre analoghe misure di assunzione diretta del rischio. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale dovrà essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione e riferite a fatti verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

Azione di rivalsa: solo per dolo e colpa grave. L’azione di rivalsa, da parte delle strutture sanitarie, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria potrà essere esercitata esclusivamente per dolo e colpa grave. 

Azione di rivalsa: riservata al giudice ordinario.  L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti. 

Linee guida. Le linee guida hanno la valenza di “raccomandazione” per gli esercenti la professione sanitaria. Dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della Salute e iscritte in un apposito elenco, per essere successivamente inserite nel “sistema nazionale linee guida” e pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità.

Medici di medicina generale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguente ribaltamento dell’onere della prova e prescrizione quinquennale, viene estesa anche ai medici di medicina generale.

Risk management. Il ruolo di coordinamento del risk management potrà essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale.