Nei giorni 8 e 9 maggio si è svolto, nella splendida cornice delle colline del Monferrato, il Meeting Aspetti medico legali, evidenza ed esperienza in chirurgia vertebrale (patrocinato dalla Sinch – Società Italiana Neurochirurgia).

I numerosi professionisti – in gran parte neurochirurghi di chiara fama provenienti da varie Regioni  – hanno affrontato tematiche di attuale interesse sia specificamente medico, sia giuridico con riguardo a profili della responsabilità per malpractice.

In particolare, è emerso il tema relativo al ruolo della Consulenza Tecnica d’Ufficio all’interno dei processi aventi ad oggetto il danno alla salute.

Non sono mancate, da parte di neurochirurghi, articolate lamentele circa i criteri usati dal Giudici per individuare la persona del consulente tecnico a cui affidare l’incarico. Riferivano alcuni relatori di aver personalmente constatato la mancanza di adeguata preparazione in capo al Consulente, soprattutto con riferimento ai procedimenti riguardanti la specializzazione chirurgica oggetto del Meeting. Accade che la consulenza venga richiesta al medico legale e che questi risponda al quesito del Giudice senza farsi affiancare da un neurochirurgo (pur violando l’art. 62 del nuovo codice deontologico medico); accade persino che il Consulente del Giudice sia chiamato a valutare se sussista o meno un errore chirurgico imputabile ad un neurochirurgo, pur se, neurochirurgo egli stesso, non abbia mai eseguito nel corso dell’intera esperienza professionale alcun intervento  chirurgico.

In sostanza, i medici lamentano che gli elenchi dei CTU vengano formati dai Tribunali senza alcun coinvolgimento delle società scientifiche a cui il consulente aderisce e senza che sussista alcuna garanzia per l’accertamento dell’esperienza maturata sul campo.

Circa l’importanza che la CTU riveste nel contenzioso medico-legale per il risarcimento del danno alla salute, la stessa Cassazione civile ha sottolineato, con la sentenza 07.05.2015 n. 9249, il valore probatorio della consulenza, quale unico e fondamentale mezzo di prova, preso atto della difficoltà di utilizzo di strumenti probatori ordinari:

Il danno alla salute patito da chi, per errore del medico, perda la certezza o la speranza di guarire; o comunque patisca sofferenze che avrebbe evitato in caso di tempestiva diagnosi, non può certamente essere provato per testimoni, per documenti o per presunzioni. La stima di esso, richiedendo nozioni mediche, esige di norma l’ausilio di un consulente tecnico, a meno che il giudice non ritenga di acquisire da sé le cognizioni tecniche per l’accertamento di questo tipo di pregiudizio.