La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10130/15, afferma che il medico in servizio di guardia medica, il quale non si rechi di persona a visitare un paziente che lamenta problemi respiratori, e si limiti a prescrivere per telefono le normali terapie farmacologiche di contenimento, non è da ritenersi responsabile del reato previsto dall’art. 328 del cod. pen. (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione), avendo egli il potere di valutare discrezionalmente se effettuare o meno la visita domiciliare.

L’imputazione. Il medico, nella sua qualità di sanitario di turno nel servizio di guardia medica, avendo ricevuto richiesta di visita domiciliare presso un anziano paziente, si era limitato a contatto telefonico con quest’ultimo, limitandosi a prescrivere, telefonicamente, le normali terapie farmacologiche di contenimento, rifiutandosi di effettuare la visita domiciliare nonostante i sintomi descritti evidenziassero una possibile polmonite lombare media al polmone destro.

Primo grado. Il Tribunale si era pronunciato per l’assoluzione del medico, ravvisando carattere di discrezionalità scientifica nella valutazione di procedere o meno a visita domiciliare.

Secondo grado. La Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente la responsabilità del medico, sottolineando come le indicazioni ricevute dal paziente (e dalla moglie) erano tali da evidenziare una sintomatologia per la quale sarebbe stato necessario eseguire un esame clinico diretto.

Corte di Cassazione. La Corte ha ravvisato vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, cassandola senza rinvio. Il difetto di motivazione, nel caso, non avrebbe tuttavia riguardato il principio, correttamente richiamato dalla Corte d’Appello, secondo cui è sanzionabile il comportamento del sanitario, in servizio di guardia medica, e in presenza di sintomatologia grave, non aderisca ad una richiesta di intervento domiciliare urgente. Il difetto di motivazione avrebbe invece riguardato la valutazione della obbligatorietà dell’atto di cui era stata imputata l’omissione e, nel caso, il medico disponeva di uno spazio di discrezionalità scientifica per valutare se la visita domiciliare fosse opportuna oppure necessaria.