Verso un testo unificato?
E’ parso utile raccogliere, e rendere agevolmente accessibili, alcuni progetti o disegni di legge in materia di “responsabilità medica“.
Ne emerge un quadro interessante di come il problema è avvertito e affrontato in sede politica e parlamentare. 
Si tratta di atti parlamentari che, talvolta, provengono da legislature precedenti e, con qualche modifica, sono ripresentati in questa legislatura (la XVII, iniziata nel 2013). Tuttavia, l’evidenza del problema si è tradotta, recentemente, in una consapevolezza nuova: l’iter ha fatto passi avanti e, verosimilmente, non si è lontani dall’elaborare (alla Camera) un testo unificato scaturente dalla mediazione tra i vari documenti (assegnati alla XII Commissione).

“Responsabilità sanzionatoria” e “responsabilità potestativa”.
In tema di responsabilità è comunque ineludibile una avvertenza terminologica: se, in sede giuridica, parlare di ‘responsabilità’ evoca la soggezione sanzionatoria per atti illeciti, viceversa, in sede politologica e deontologica, parlare di ‘responsabilità’ evoca il potere/dovere e l’autonomia del professionista, al quale spetta (con il mero limite del consenso informato) la scelta dei mezzi adeguati al perseguimento della funzione curativa.
Come acutamente si legge nella relazione all’Atto senato 1134 (d’iniziativa dei deputati Bianco, Maturani, De Biasi, Dirindin, Granaiola, Mattesini, Padua, Silvestro):


<<Per il medico “… non è un buon segno che la espressione responsabilità professionale del medico sia, nel comune linguaggio degli addetti ai lavori, ritenuta una mera variante semantica di colpa professionale, sinonimo cioè di malpractice (…) La responsabilità è e resta in effetti una categoria pregiuridica e metadeontologica; rappresentando l’essenza stessa della professionalità e della potestà di curare (…) stando al significato etimologico del termine responsabilità vuol dire dovere di farsi carico, scientemente e coscientemente, delle proprie azioni; è condizione quindi consustanziata e connaturata all’agire, che precede l’azione, la orienta, la segue, e presuppone su chi la attua l’esserne sempre moralmente oltre che razionalmente partecipe”. La responsabilità, quale “essenza stessa della professionalità e della potestà di curare”, è il pilastro fondante della autonomia del medico nelle scelte diagnostiche e terapeutiche che, fatti salvi altri diritti e doveri costituzionali, in primis l’autodeterminazione del paziente (consenso informato), è stata più volte richiamata dalla Suprema corte come tratto incomprimibile dell’attività medica rispetto al legislatore e ribadita in giudizi di merito e legittimità.>>

 

Comunque, a parte ogni considerazione sull’ovvio rilievo della “responsabilità potestativa”, va sottolineato che, nei menzionati atti parlamentari, non mancano le proposte per una modifica normativa anche della “responsabilità sanzionatoria” (responsabilità la cui evoluzione, soprattutto giurisprudenziale, richiede, ormai da tempo, qualche riflessione pacata e qualche intervento correttivo).

 

Proposta di legge n. 259 – d’iniziativa del deputato Fucci

Proposta di legge n. 262 – d’iniziativa del deputato Fucci

Proposta di legge n. 1312 – d’iniziativa dei deputati Grillo, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Baroni, Giordano

Proposta di legge n. 1324 – d’iniziativa dei deputati Calabrò, Fucci, Savino

Proposta di legge n. 1581 – d’iniziativa dei deputati Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli

Proposta di legge n. 1902 – d’iniziativa dei deputati Monchiero, Rabino, Oliaro, Binetti, Matarrese, Gigli

Proposta di legge n. 2155 – d’iniziativa del deputato Formisano

Proposta di legge n. 2988 – d’iniziativa dei deputati D’Incecco, Capone, Carloni, Casati, Dell’Aringa, Giulietti, Incerti, Iori, Magorno, Oliverio, Preziosi, Venittelli