Il fatto. Un soggetto affetto da autismo – rappresentato ex lege dalla madre amministratrice di sostegno – chiede al giudice l’indennizzo ai sensi della L. 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni) e il risarcimento del danno, asserendo come l’autismo fosse da ricondursi alle vaccinazioni contro il morbillo, la rosolia e la parotite, a cui era stato sottoposto in epoca precedente alla diagnosi del disturbo.

Il Primo grado. Il Tribunale rigetta la domanda di indennizzo e di risarcimento del danno, non ritenendo sussistente il nesso causale tra le vaccinazioni e l’autismo.

Il Secondo grado. La Corte d’Appello conferma la sentenza del Tribunale.

La Corte di Cassazione. Secondo i giudici della Corte di Cassazione, la motivazione della Corte d’Appello è corretta. Dopo aver dato chiaramente conto “dell’ampiezza dell’indagine svolta dai consulenti, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, fra cui quella nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del c.d. spettro autistico”, sulla base delle risultanze emerse dagli elaborati dei consulenti – che escludevano l’esistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l’insorgenza del disturbo – la Corte d’Appello ha ritenuto correttamente che l’autismo fosse derivato non dalle vaccinazioni, ma “da un’interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina”. Il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello viene perciò rigettato.