Il Ministero della Salute ha confermato l’esigenza che la Legge Gelli trovi pronta e completa applicazione: negli ultimi giorni precedenti la pausa estiva sono stati emanati il Decreto recante titolo “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie” (2 agosto 2017) e il Decreto recante titolo “Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità” (17 luglio 2017).

I due decreti, pur con oggetti differenti, sono funzionalmente collegati.

Il primo attiene alla individuazione e alla istituzionalizzazione dei soggetti (le Società e le Associazioni di cui all’art 5 della legge Gelli) idonei a svolgere attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie, nonché (soprattutto) idonei a elaborare linee-guida dotate di valore giuridico.

Il secondo decreto, più ampiamente di quanto è indicato dal titolo del provvedimento, presenta due grandi linee di funzionalità. Anzitutto la funzione di monitoraggio, molto estesa, sia per quanto riguarda la fenomenologia dei rischi (eventi avversi ed eventi sentinella), sia per quanto riguarda la loro gestione, sia per quanto riguarda le buone pratiche per la sicurezza delle cure. A ciò si aggiunge la funzione propositiva (segnatamente nei confronti delle Regioni) circa le modalità di sorveglianza del rischio e le misure da adottare ai fini della prevenzione.

Al di là del collegamento funzionale (che si interseca su due aree centrali in tema di sicurezza nella sanità), i due provvedimenti si pongono all’attenzione degli Operatori in maniera molto diversa.

Il primo decreto, emanato in un tempo ordinariamente feriale, pone un termine di 90 giorni per la presentazione delle domande, cosicché ne deriva una notevole urgenza di gestione, perché il tempo è ridotto per valutare (da parte degli interessati) se sussistono le condizioni della domanda e, soprattutto, su come effettuare gli adeguamenti degli statuti che saranno necessari. Nel contempo, dalle discussioni che già si sono evidenziate in varie sedi, emergono alcuni problemi interpretativi che il decreto, a volte, pone, dando luogo a incertezze da cogliere e risolvere. Su altro piano, occorre rilevare le posizioni di alcune Società che prospettano la violazione di interessi giuridicamente tutelabili e, conseguentemente, prospettano ricorsi che (se presentati) estenderebbero l’area e i tempi delle incertezze.

Il secondo decreto, interpretativamente meno impegnativo, si segnala invece per l’ampiezza dell’intervento; cosicché, su di esso, si riscontrano perplessità diverse, che riguardano, particolarmente, la composizione organica dell’Osservatorio (organo la cui composizione è apparsa, ad alcuni, rigidamente “istituzionale”, e specificamente “ministeriale”, senza aperture a forme rappresentative dei soggetti esercenti le professioni sanitarie come era auspicato).

Infine, è da segnalare la clausola di stile secondo cui, pur a fronte delle notevoli estensioni funzionali (come del resto in coerenza con l’interessante evoluzione in atto), tutto ciò dovrebbe avvenire, come ormai di consueto, “senza nuovi o maggiori onere per la finanza pubblica”.

 

Per scaricare il testo integrale del Decreto Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie  clicca qui.

Per scaricare il testo integrale del Decreto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità clicca qui.